PIR, Piani Individuali di Risparmio

I Piani Individuali di Risparmio (PIR) sono una nuova forma di investimento prevista dalla legge 232/16 che consente di investire il risparmio della famiglie italiane nell’economia reale ottenendo importanti incentivi fiscali quali:

– l’esenzione dalla tassazione sugli utili, cedole e dividendi (normalmente le plusvalenze vengono assoggettate ad un imposta che può essere del 12,5% o del 26% in funzione del prodotto);
– l’esenzione dall’imposta di successione.

Si tratta di uno strumento pensato per convogliare parte del risparmio privato verso l’economia reale del Paese e sostenere la crescita economica. In questo primo anno sono stati raccolti circa 10 miliardi di euro e si prevede che la stessa cifra verrà investita ogni anno per i prossimi 5 anni. A beneficiarne saranno soprattutto quelle imprese di medio-piccola dimensione che costituiscono la spina dorsale della nostra economia e che spesso hanno difficoltà di accesso al credito. Questa aspettativa è confortata dal trend del numero di nuove aziende che si sono quotate in Borsa nel corso dell’anno rispetto agli anni precedenti (4 aziende ogni 2 mesi contro una media di 1 ogni 2 mesi nei 22 anni precedenti – Fonte: AdviseOnly).

Dal punto di vista tecnico, si tratta di “contenitori” nei quali possono essere inseriti diversi strumenti finanziari (fondi comuni d’investimento, contratti assicurativi, gestioni patrimoniali o dossier titoli) nei limiti e nel rispetto di quanto definito dalla normativa. Infatti, per beneficiare degli incentivi sopra riportati, l’investimento in PIR deve soddisfare alcuni requisiti in merito alla composizione del portafoglio, all’ammontare investito ed al periodo di detenzione dell’investimento stesso.

Per quanto riguarda la composizione del portafoglio, un PIR:

– deve investire almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o europee che abbiano una stabile organizzazione in Italia e non svolgano attività immobiliare mentre la quota restante può essere investita liberamente in altri emittenti. Del 70% iniziale, almeno il 30% (quindi il 21% del totale) deve essere investito in società non comprese dell’indice FTSE MIB;
– non può concentrare più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari riferibili ad un unico soggetto.

I soggetti che possono sottoscrivere i PIR sono le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia (e quindi dotate di codice fiscale) nel limite di €30.000 all’anno per un massimo di €150.000. I benefici fiscali scattano con una detenzione dell’investimento di almeno 5 anni ed una volta ottenuti rimangono validi per sempre. Ovviamente un investitore, in caso di necessità, può disinvestire il PIR prima del termine di 5 anni ma questo farà decadere il beneficio fiscale e le eventuali plusvalenze verranno tassate normalmente.

 

 

AVVERTENZA: Il presente documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico.

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